Consiglio di Stato: “Nel calcolo di fatturato Ssn, sconti e ticket non vanno computati”
“Nel concetto di fatturato in regime di Ssn non devono essere computati gli sconti che la legge prevede sul rimborso dei farmaci in quanto essi non sono corrisposti dal Servizio sanitario nazionale ma rimangono a carico della farmacia che ha erogato il farmaco. Ciò vale anche per le spese dovute dagli assistiti che, appunto, sono a carico degli stessi e non del Ssn”.
Questo il parere del Consiglio di Stato successivo al “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva” di un farmacista rurale valdostano contro una Asl e la Regione Valle D’Aosta,
Il ricorso chiedeva l’annullamento della nota Asl con la quale si comunicava che la farmacia, nell’anno 2016, risultava nella fascia di fatturato superiore a euro 387 mila. Il ricorso precisa che la collocazione della farmacia nella fascia superiore di fatturato comporta una diversa determinazione degli importi dovuti alla Asl a partire dal mese di gennaio 2017 e che, conseguentemente, l’azienda sanitaria ha chiesto la restituzione dell’importo complessivo di euro 22.641,78.
“In sostanza” – si legge – “il ricorrente ritiene che nella nozione di fatturato annuo in regime di Ssn non debbano essere ricompresi gli sconti, cioè la percentuale sul costo del farmaco rispetto alla quale la farmacia deve rinunciare al rimborso e la quota di partecipazione alla spesa dovuta dagli assistiti”.
Secondo il Cds “Per la giurisprudenza, ai fini del calcolo della quota di sconto che deve essere trattenuta sulle somme che la Regione deve corrispondere alle farmacie per l’erogazione dei farmaci soggetti al rimborso Ssn, nel concetto di “fatturato in regime di Ssn”, necessario per individuare la soglia oltre la quale anche le farmacie rurali sono assoggettate a tale voce di sconto, non devono essere computati gli sconti che la legge impone sul rimborso dei farmaci, trattandosi di una voce di costo che non è corrisposta dal Ssn, ma che rimane a carico della farmacia che ha erogato il farmaco.
“Va ricordato inoltre – prosegue – che, ai fini del calcolo della quota di sconto che deve essere trattenuta sulle somme che la Regione deve corrispondere alle farmacie per l’erogazione dei farmaci soggetti al rimborso Ssn, previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), d.l. n. 39 del 2009, nel concetto di “fatturato in regime di Servizio Sanitario Nazionale”, necessario per individuare la soglia oltre la quale anche le farmacie rurali sono assoggettate a tale voce di sconto, non deve essere computata la quota di compartecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (c.d. ticket), trattandosi di somme cui non provvede il Ssn, ma l’assistito”.
In chiusura: “I provvedimenti della regione Val d’Aosta oggetto di impugnazione sono annullati nelle parti in cui prevedono, ai fini del calcolo del fatturato per l’individuazione della fascia di sconto da applicare alla farmacia di cui il ricorrente è titolare, il computo di spese non erogate dal sevizio sanitario nazionale. Sarà cura dell’Amministrazione regionale procedere ad un nuovo calcolo del fatturato in regime di SSN sulla base di tale criterio”.