Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

La mancata o incompleta pubblicazione dei dati è disciplinata dai seguenti articoli del D.Lgs. 33/2013:

  • Art. 15: ‘Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza’
  • Art. 22: ‘Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.’
  • Art. 46: ‘Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni’
  • Art. 47: ‘Sanzioni per casi specifici’

Al momento l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino non è stato oggetto di sanzioni irrogate dagli Enti competenti.